BONUS FACCIATE

Bonus facciate scende al 60%

Soffermandoci sull’esterno degli immobili, anche restaurare la facciata esterna del proprio immobile permette di godere della detrazione fiscale detta bonus facciate. Nel 2022, rispetto agli anni passati, però, cambia l’aliquota di detrazione non più al 90% bensì al 60%.

E chi sceglie la cessione del credito o lo sconto in fattura dovrà presentare il visto di conformità e l’asseverazione tecnica, senza limiti di spesa come nel caso degli altri bonus casa ed edilizia.

Nel bonus facciate rientrano “tutti gli interventi eseguiti sugli elementi della facciata costituenti esclusivamente la struttura opaca verticale, per contro restano esclusi dal bonus gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio fatte salve quelle visibili dalla strada”.

Il Bonus Facciate è dunque un’agevolazione fiscale prevista per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale, compresi gli immobili strumentali, siti nelle zone A e B, individuate dal decreto ministeriale n. 1444/1968 o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.

La detrazione fiscale va ripartita in 10 quote annuali costanti e di pari importo. Non sono previsti limiti massimi di spesa, né un limite massimo di detrazione. Sono ammessi al beneficio gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale, compresi gli immobili strumentali, siti nelle zone A e B, individuate dal decreto ministeriale n. 1444/1968 o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.

In particolare, si tratta delle zone A e B individuate dall’articolo 2 del decreto n. 1444/1968 del Ministro dei lavori pubblici:

  • la prima (zona A) include le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi
  • la seconda (zona B), invece, include le altre parti del territorio edificate, anche solo in parte, considerando tali le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non è inferiore al 12,5% della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale è superiore a 1,5 mc/mq.

Se i lavori di rifacimento della facciata, quando non sono di sola pulitura o tinteggiatura esterna, riguardano interventi che influiscono dal punto di vista termico o interessano oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, è richiesto che siano soddisfatti i requisiti di cui al decreto Mise 26 giugno 2015 (“Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”) e quelli, relativi ai valori di trasmittanza termica, indicati alla tabella 2 allegata al decreto Mise 11 marzo 2008. In queste ipotesi, l’ENEA effettuerà controlli sulla sussistenza dei necessari presupposti.

Nel bonus facciate rientrano tutti gli interventi eseguiti sugli elementi della «struttura opaca verticale» della parte esterna dell’edificio. Non sono compresi nel beneficio, invece, gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio, fatte salve quelle visibili dalla strada. Significa che hanno accesso alla detrazione il rinnovo degli elementi costitutivi della facciata esterna dell’edificio, la pulitura e tinteggiatura della superficie, il consolidamento, il ripristino, il miglioramento delle caratteristiche termiche.

Ma si ha diritto al bonus facciate anche per gli interventi effettuati su balconi, ornamenti e fregi sulla parte dell’edificio visibile dal suolo pubblico; grondaie; pluviali; parapetti; cornicioni; parti impiantistiche sulla parte opaca della facciata.

Nel bonus possono rientrare le spese sostenute per il rifacimento dell’intonaco dell’intera superficie e per il trattamento dei ferri dell’armatura della facciata del fabbricato in condominio e le spese per il rifacimento dei balconi e i lavori di copertura dell’altro fabbricato posseduto.

Dal 2022 è in vigore una nuova detrazione fiscale prevista per le barriere architettoniche. In particolare per gli interventi “direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti”, spetta dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024 da ripartire in 5 quote annuali di pari importo. E’ una detrazione del 75% delle spese documentate: su tale bonus si attendono ulteriori chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate per capire meglio requisiti e condizioni.