SUPERBONUS 110

Superbonus 110%

L’agevolazione fiscale, grande novità degli ultimi anni, è il Superbonus, la maxi detrazione che eleva al 110% la possibilità di detrarre dalle tasse, in particolare dall’Imposta sui redditi delle persone fisiche, le spese sostenute a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi di riduzione del rischio sismico, di installazione di impianti fotovoltaici nonché delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

L’agevolazione fiscale spetta, a determinate condizioni, per le spese sostenute per interventi effettuati su:

  • parti comuni di edifici,
  • unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno, site all’interno di edifici plurifamiliari,
  • singole unità immobiliari.

Soffermandoci innanzitutto sulle scadenze, a differenza degli altri bonus casa, la scadenza è più breve:

  • Per le unità autonome, come villini e loft, il Superbonus resta soltanto per quest’anno, il 2022. Per gli interventi effettuati da persone fisiche su queste unità quindi, il 110% potrà essere richiesto per le spese effettuate per tutto il 2022, a condizione che, entro il 30 giugno, siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo.
  • Orizzonte temporale più lungo per i condomìni e per gli immobili da due a quattro unità di proprietario unico: avranno a disposizione il 110% fino alla fine del 2023. Dal primo gennaio del 2024 però la detrazione non scomparirà ma calerà progressivamente, passando al 70% nel 2024 e al 65% nel 2025.

La maxi detrazione è prevista per una serie precisa di interventi che si dividono in “trainanti” e “trainati”.

Gli interventi trainanti che danno diritto alla detrazione del 110% sono sostanzialmente di due tipi e possono riguardare sia la singola unità immobiliare che il condominio, ma sono escluse le nuove costruzioni. Gli immobili oggetto dell’intervento devono esser già esistenti e dotati di impianto di climatizzazione funzionante o riattivabile nel caso di installazione di un impianto di riscaldamento.

Gli interventi trainanti sono quello di isolamento termico, sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti, interventi antisismici ma solo per le abitazioni che si trovino nella zona sismica 1, 2 o 3. Condizione indispensabile per ottenere la detrazione del 110% è che gli interventi realizzati nel complesso devono assicurare il miglioramento di almeno 2 classi energetiche (ad esempio dalla D alla B), anche congiuntamente ad altri interventi di efficientamento energetico previsti dall’ecobonus che normalmente prevedono una percentuale di detrazione inferiore. Se questo “salto” di 2 classi non è possibile, bisogna comunque ottenere il passaggio alla classe energetica più alta, quindi per chi si trova nella classe energetica “A3” il superbonus viene riconosciuto con il passaggio alla “A4”. Il passaggio di classe va dimostrato con l’attestato di prestazione energetica (A.P.E.), ante e post-intervento, rilasciato da un tecnico abilitato, e questo documento ha una validità temporale di 10 anni.

Benché le nuove costruzioni non siano agevolabili con il Superbonus, in caso di demolizione e ricostruzione è possibile accedere all’agevolazione ma solo per la parte di edificio ricostruita. L’ampliamento è escluso perché si configura come nuova costruzione, ma l’unico caso in cui è possibile ottenere il 110% con l’incremento di volume è con il Sismabonus.

A questi interventi se ne possono aggiungere altri, i cosiddetti interventi trainati, come interventi di efficientamento energetico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.